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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-1

 

In allegato il Decreto 

DPCM 03 Novembre 2020

Link del Governo

Alcune delle novità introdotte:

  • fissata alle 18:00 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti.
  • l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (…), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività
  • gli spostamenti tra Regioni restano liberi
  • è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute
  • le piscine e le palestre vengono chiuse
  • sono sospese le attività anche di cinema e teatri
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Le disposizioni si applicano dal 26 ottobre al 24 novembre 2020

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale del DPCM 24 ottobre 2020 ed i suoi ALLEGATI

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Emana

LA SEGUENTE ORDINANZA

Arte. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
    1. è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
    2. sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
  2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Arte. 2

(Disposizioni finali)

  1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
  3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Scarica l'ORDINANZA

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. In allegato il decreto.

 

Dpcm del 13 ottobre 2020

Allegati Dpcm 13 ottobre 2020 (pdf)

O R D I N A N Z A

 

Art. 1

  1.  1. Con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull’intero territorioregionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
  2.  2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenzaadeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Art.2

  1. 1. Con decorrenza dal 13 agosto , gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2)sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti;
  2. 2. Gli esercenti, all’ingresso dei predetti locali, hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
  3. 3. Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all’aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020.

 

Art.3

Le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire i controlli nell’ambito delle rispettive competenze.

 

Art. 4

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

 

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene comunicata e trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

 

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Bari, addì 12 agosto 2020

                                                                                                                                                 Michele Emiliano

 

Scarica ORDINANZA N 336

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