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O R D I N A N Z A

 

Art. 1

  1.  1. Con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull’intero territorioregionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
  2.  2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenzaadeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Art.2

  1. 1. Con decorrenza dal 13 agosto , gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2)sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti;
  2. 2. Gli esercenti, all’ingresso dei predetti locali, hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
  3. 3. Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all’aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020.

 

Art.3

Le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire i controlli nell’ambito delle rispettive competenze.

 

Art. 4

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

 

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene comunicata e trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

 

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Bari, addì 12 agosto 2020

                                                                                                                                                 Michele Emiliano

 

Scarica ORDINANZA N 336



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