Riferimenti Normativi
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 a | Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. |
Legge 21.12.2005, n. 270 | Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
D.L. 3.1.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.2006, n. 22. | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche |
Le Commissioni Consiliari costituite in seno al Conglio Comunale
Commissione Elettorale Comunale
La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) procede all'aggiornamento delle liste elettorali; Aggiorna periodicamente l'albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale; in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie sceglie gli scrutatori da assegnare ai singoli seggi.
La Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco (o dall'Assessore delegato) che la presiede, e da Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale. La composizione attuale è la seguente:
Presidente;
Membro Effettivo;
Membro Effettivo;
Membro Effettivo;
Membro Supplente;
Membro Supplente;
Membro Supplente;
Commissione Comunale Per Formazione Elenchi Giudici Popolari
L'art. 13 della Legge 10 aprile 1905 n. 287, modificata dalla Legge 5 maggio 1952 n. 405 e dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudici di Assise" prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi di cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello. La Commissione Comunale per l'aggiornamento degli elenchi comunali di giudici popolari è così composta:
(Sindaco - Presidente)
(Rappresentante di maggioranza)
(Rappresentante di minoranza)