Il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte l’imposta o che ha presentato una dichiarazione infedele può regolarizzare la sua posizione entro determinate scadenze con il pagamento di sanzioni ridotte e degli interessi legali.
Il ravvedimento è ammissibile a patto che la violazione non sia già stata contestata dall’ufficio competente.
Il contribuente che intende avvalersi di questa facoltà deve presentare o spedire all’Ufficio Tributi del Comune apposita istanza, allegando copia dell’avvenuto versamento, entro le scadenze previste dalla Legge o dal Regolamento comunale.
Per il pagamento si deve utilizzare lo stesso bollettino postale che serve per versare l’ICI in autotassazione.
Esso va compilato in tutte le sue parti con la seguente avvertenza:
nelle caselline dedicate alle voci “terreni agricoli”; “aree fabbricabili”; “abitazioni principale”; “altri fabbricati” devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi.
La somma che si va a versare deve, invece, comprendere oltre all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Andrà inoltre barrata la casellina con l’indicazione “Ravvedimento”.