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La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) procede all'aggiornamento delle liste elettorali; Aggiorna periodicamente l'albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale; in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie sceglie gli scrutatori da assegnare ai singoli seggi.

La Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco (o dall'Assessore delegato) che la presiede, e da Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale. La composizione attuale è la seguente:

 

Vincenzo ZIBISCO (Sindaco) - Presidente;

 

Ianigro Antonio - Maggioranza;  
Colucci Giuseppe - Maggioranza;
Russo Leonardo - Minoranza;

 

Componenti Supplenti

 

Ricci Leonardo - Maggioranza;
Lippari Antonio - Maggioranza;
Pacifico Michele - Minoranza;

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
- Legge 21.12.2005, n. 270
- D.L. 3.1.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.2006, n. 22.

590 Riferimenti Normativi

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 a  Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Legge 21.12.2005, n. 270 Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
D.L. 3.1.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.2006, n. 22. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

Le Commissioni Consiliari costituite in seno al Conglio Comunale
 

Commissione Elettorale Comunale

La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) procede all'aggiornamento delle liste elettorali; Aggiorna periodicamente l'albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale; in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie sceglie gli scrutatori da assegnare ai singoli seggi.

La Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco (o dall'Assessore delegato) che la presiede, e da Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale. La composizione attuale è la seguente:

Presidente;
Membro Effettivo;  
Membro Effettivo;
Membro Effettivo;
Membro Supplente;
Membro Supplente;
Membro Supplente;

 

Commissione Comunale Per Formazione Elenchi Giudici Popolari

 

L'art. 13 della Legge 10 aprile 1905 n. 287, modificata dalla Legge 5 maggio 1952 n. 405 e dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudici di Assise" prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi di cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello. La Commissione Comunale per l'aggiornamento degli elenchi comunali di giudici popolari è così composta:

(Sindaco - Presidente)
(Rappresentante di maggioranza)
(Rappresentante di minoranza)

 
 

Il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte l’imposta o che ha presentato una dichiarazione infedele può regolarizzare la sua posizione entro determinate scadenze con il pagamento di sanzioni ridotte e degli interessi legali.
Il ravvedimento è ammissibile a patto che la violazione non sia già stata contestata dall’ufficio competente.
Il contribuente che intende avvalersi di questa facoltà deve presentare o spedire all’Ufficio Tributi del Comune apposita istanza, allegando copia dell’avvenuto versamento, entro le scadenze previste dalla Legge o dal Regolamento comunale.
Per il pagamento si deve utilizzare lo stesso bollettino postale che serve per versare l’ICI in autotassazione.
Esso va compilato in tutte le sue parti con la seguente avvertenza:
nelle caselline dedicate alle voci “terreni agricoli”; “aree fabbricabili”; “abitazioni principale”; “altri fabbricati” devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi.
La somma che si va a versare deve, invece, comprendere oltre all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Andrà inoltre barrata la casellina con l’indicazione “Ravvedimento”.

 

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Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164).
Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



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